Art. 1.
(Assegnazione di sede).

      1. A ciascun dirigente scolastico è assegnata la sede di servizio da parte dell'ufficio scolastico regionale competente.
      2. Ai vincitori del corso-concorso per dirigente scolastico è assegnata la sede di servizio secondo la posizione occupata nella graduatoria definitiva, in rapporto alle sedi effettivamente disponibili.
      3. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato.